Sarà molto interessante seguire la vicenda di Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ha denunciato qualcuno per minacce e diffamazione. Anche perché abbiamo letto come il GIP Letizio Magliaro di Bologna abbia archiviato uno dei casi con la formula: «valutazioni da parte dell’indagato sull’attività politica della persona offesa del tutto riconducibili al diritto di critica». Una formula interessante, che fa sorgere una domanda: se Bignami o qualsiasi cittadino di destra se avesse criticato un politico di sinistra o qualcuno che si spinge per farà carierà nella politica nella stessa maniera, il GIP avrebbe archiviato o rinviato a giudizio?
Nel nostro caso, infatti, dopo aver criticato l’utilizzo delle nostre fotografie – in quanto fotogiornalisti – da parte di una persona che oggi si candida con il PD e che all’epoca amministrava un gruppo Facebook della città di Imola, espressioni come «ha scritto come ruba le foto altrui e le pubblica sul sito» non sono state considerate come valutazioni di un comportamento scorretto, nonostante l’offeso ha cancellato il suo blog, ma hanno portato al rinvio a giudizio.
Eppure, in primo grado si riconosceva “«l’utilizzo normale» nel proprio blog di foto reperite su Google prive di “watermark””, quando ormai qualsiasi foto scattata presenta elementi identificativi. Anche la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’utilizzo – cioè la verità dei fatti – ha richiamato il principio della continenza; ma, questa “continenza” è stata da noi percepita come applicata in modo non uniforme, a seconda di chi è l’imputato.
La parte più interessante sarà vedere come i giudici di Bologna valuteranno, nel caso di Bignami, frasi come: «Spero vi scannino tutti come maiali, tu, i tuoi figli, la Meloni, la figlia e tutti voi politici ladri, bastardi, corrotti, mafiosi, drogati. Avete levato il pane a famiglie in difficoltà e reintrodotto i vitalizi. Se ti prendo tra le mie mani pagherai tu e tutti voi».
Perché, nel nostro caso, quando abbiamo chiesto conto dell’utilizzo delle fotografie – dopo un incontro casuale, a fronte di un atteggiamento di finta non conoscenza, nonostante una diffida e tre inviti espliciti ad allontanarsi – le parole «vai via che ti do due schiaffi che non ti vedi» sono state considerate oggettivamente minacciose.
Come se bastassero le parole, senza considerare il contesto, nonostante la stessa giurisprudenza della Cassazione richieda di valutare anche il contesto, l’eventuale provocazione o la dinamica concreta dei fatti; ma non basatevi sulla Cassazione perché è mobile come una donna: oggi dice in un modo, domani in un altro…
Vogliamo proprio vedere come si svolgerà il processo: lo metteranno in una sera di venerdì, per sbrigare il dibattimento? Dichiarreranno che i testi mai sentiti sono stati sentiti? Faranno come nel nostro caso, che appena iniziato il dibattimento, invece di lasciarci esporre la nostra posizione, siamo stati interrotti per ricordarci i reati contestati, come se fossimo già stati giudicati? Cambieranno i giudici nel bel mezzo del processo senza rivolgere una sola parola all’imputato?
Come si comporteranno nel caso dell’imputato nel procedimento legato a Bignami? Avrà tutto il tempo a disposizione? Sarà creduto su qualsiasi esimente che invocherà? E soprattutto vogliamo vedere: se il tizio andrà in appello, sarà lasciato parlare, ma “poco”? Comunque saremo interessati ad ogni elemento di disparità che sarà munizione buona per il nostro ricorso a Strasburgo.
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