Un contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione contenente una clausola secondo cui il cliente ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione del suo documento di identità non può dimostrare che egli ha validamente prestato il suo consenso qualora la relativa casella sia stata selezionata dal responsabile del trattamento prima della sottoscrizione del contratto.
Lo stesso vale quando il consumatore sia indotto in errore circa la possibilità di stipulare il contratto in caso di rifiuto al trattamento dei suoi dati, o quando la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia pregiudicata dall’obbligo di compilare un modulo supplementare che esprima tale rifiuto.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea ieri a seguito di un procedimento partito dall’Autorità Nazionale di Sorveglianza del Trattamento dei Dati Personali (Romania) che ha inflitto un’ammenda all’Orange Romania, fornitrice di servizi di telecomunicazione mobile sul mercato rumeno, per aver raccolto e conservato le copie dei documenti d’identità di suoi clienti senza il loro consenso espresso.
#ECJ : A consumer’s consent to collection and retention of I.D. in a telecommunications services contract cannot be presumed to have been validly given when the relevant box has been ticked by the data controller prior to the signing of the contract. #Romania @orange pic.twitter.com/jlPJA1x04i
— EU Court of Justice (@EUCourtPress) November 11, 2020
Secondo l’ANSTDP, nel periodo compreso tra il 1° e il 26 marzo 2018, l’Orange Romania ha stipulato contratti di fornitura di servizi di telecomunicazione mobile che contengono una clausola in forza della quale i clienti sono stati informati e hanno acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del loro documento di identità a fini di identificazione.
La casella relativa a tale clausola è stata selezionata dal responsabile del trattamento prima della sottoscrizione del contratto. È in tale contesto che il Tribunale superiore di Bucarest, ha domandato alla Corte di giustizia di precisare le condizioni alle quali il consenso dei clienti al trattamento dei dati personali può essere considerato valido. Nella sua odiernasentenza la Corte ha ricordato, innanzi tutto, che il diritto dell’Unione prevede un elenco dei casi in cui il trattamento di dati personali può essere considerato lecito. In particolare, il consenso dell’interessato deve essere libero, specifico, informato e univoco. A tale riguardo il consenso non è validamente prestato in caso di silenzio, di caselle preselezionate o di inattività.
Inoltre, qualora il consenso dell’interessato sia prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la dichiarazione deve essere presentata in forma comprensibile e facilmente accessibile ed essere formulata in un linguaggio semplice e chiaro. Per garantire all’interessato una vera libertà di scelta, le clausole contrattuali non devono indurlo in errore circa la possibilità di stipulare il contratto anche qualora egli rifiuti di acconsentire al trattamento dei suoi dati. La Corte precisa che, poiché l’Orange România è la responsabile del trattamento dei dati personali, essa deve essere in grado di comprovare la liceità del trattamento di tali dati e quindi, se 1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), e regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, L 2016, pag. 1). www.curia.europa.eu necessario, l’esistenza di un valido consenso prestato dai suoi clienti. A questo proposito, dato che non sembra che i clienti in oggetto abbiano selezionato autonomamente la casella relativa alla raccolta e alla conservazione delle copie del loro documento d’identità, il mero fatto che tale casella sia stata spuntata non è idoneo a dimostrare una manifestazione positiva del loro consenso. Spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie verifiche a tale riguardo. Secondo la Corte, spetta parimenti al giudice nazionale valutare se le clausole contrattuali di cui trattasi potessero o meno indurre i clienti interessati in errore circa la possibilità di stipulare il contratto nonostante il rifiuto di acconsentire al trattamento dei propri dati, in assenza di precisazioni su tale punto. Peraltro, nell’ipotesi di rifiuto da parte di un cliente ad acconsentire al trattamento dei propri dati, la Corte osserva che l’Orange România esigeva che questi dichiarasse per iscritto di non acconsentire né alla raccolta né alla conservazione della copia del suo documento di identità. Per la Corte, un tale requisito supplementare è idoneo a incidere indebitamente sulla libera scelta di opporsi a questa raccolta e a questa conservazione. In ogni caso, poiché detta società è tenuta a dimostrare che i propri clienti, con un comportamento attivo, hanno manifestato il loro consenso al trattamento dei loro dati personali, essa non può pretendere da loro che manifestino il loro rifiuto attivamente.
La Corte giunge pertanto alla conclusione che un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione contenente una clausola secondo cui l’interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente prestato il proprio consenso a tale raccolta e a tale conservazione, qualora la casella relativa a questa clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, qualora le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per esprimere il proprio rifiuto a prestare il consenso a tali trattamenti, compili un modulo supplementare che attesta tale.
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