“Una persona fisica sottoposta ad un procedimento sanzionatorio amministrativo per abuso di informazioni privilegiate ha il diritto di mantenere il silenzio se le sue risposte possono far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale” lo ha stabilito la Corte di giustizia della Ue.
La Corte aggiunge che “il diritto al silenzio non può però giustificare qualsiasi omessa collaborazione della persona interessata con le autorità competenti, come in caso di rifiuto di presentarsi ad un’audizione prevista da queste ultime o di manovre dilatorie intese a rinviare lo svolgimento di tale audizione”.
Nel maggio 2012, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Italia) ha inflitto a DB alcune sanzioni per un ammontare complessivo di EUR 300 000, per un illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate commesso nel 2009. Detta commissione ha altresì inflitto al predetto una sanzione di EUR 50 000 per omessa collaborazione. Infatti, DB, dopo aver chiesto, a più riprese, il rinvio della data dell’audizione alla quale era stato convocato nella sua qualità di persona informata dei fatti, aveva rifiutato di rispondere alle domande che gli erano state rivolte allorché si era presentato a tale audizione.
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