Venerdi 12 marzo 2020, l’avv. Mauro Sandri ha dichiarato in un post su facebook che la battaglia per la apertura delle aziende ha messo a segno un risultato rilevantissimo. Nel incipit del suo post ha scritto in maiuscolo: “LA CASSAZIONE STATUISCE CHE NON SI PUO’ CONTESTARE IL REATO DI CUI ALL’ART. 650 CP …. ED ALLORA LE AZIENDE POSSONO APRIRE LE SARACINESCHE…PREFETTI E SINDACI I LORO PORTAFOGLI”. L’avvocato ricorda la vicenda di Mattia Frulli, titolare di un pub a Bologna sottoposto a sequestro preventivo effettuato dalla polizia, che aveva accertato violazioni della normativa anti covid. Il provvedimento di sequestro era stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Come scrive anche l’avvocato nel suo post in quell’occasione era stato contestato al proprietario il reato di epidemia colposa, accusa poi revocata dopo il ricorso al tribunale del Riesame che ha aperto la strada per il risarcimento danni.
“Era rimasto in sospeso il fondamento- ha scritto l’avv. Mauro Sandri dell’accusa di violazione dell’art. 650 CP perchè il Tribunale del Riesame non aveva assunto una posizione precisa. Si tratta di un c.d. norma in bianco perchè punisce qualsiasi comportamento di violazione di un generico ordine dell’autorità Si era verificata una grave contraddizione rispetto all’orientamento della Procura di Modena che aveva stabilito che tale norma non dovesse essere applicata in occasione di un altro episodio riguardante un pool di palestre che ero riuscito a far rimanere aperte. La sentenza della Cassazione, Sezione Quarta Penale, n. 7988 del 01.03.2021, pubblicata nei giorni scorsi, ha confermato quanto sostenuto da me e dagli altri colleghi che difendono Mattia, negli scritti difensivi innanzi al Tribunale del Riesame ossia che “La disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4, – che qualificava “reato” punibile ai sensi dell’art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 – è stata sostituita dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento” La Cassazione ha scelto di aderire al contenuto delle difese da noi svolte in linea,altresì, con il provvedimento seppure sintetico del P.M., Dott.ssa Claudia Natalini, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena – che aveva rilevavano che “il legislatore ha volutamente sottratto le violazioni della normativa antiCOVID al campo del diritto penale, in particolare sancendo espressamente la non applicabilità dell’art. 650 c.p. (vedi D.L. 19/2020) il che, se da un lato appare giustificabile per verosimili ragioni di “pace sociale” o comunque per evitare una “esplosione incontrollata” di notizie di reato, dall’altro inibisce all’Autorità Pubblica la possibilità di reprimere il protrarsi di condotte illecite con strumenti più incisivi (quali appunto il sequestro preventivo)”.
Se alle violazioni dei DPCM non si può applicare l’art. 650 c.p., non si può poi cercare di punire le medesime condotte censurate come semplici illeciti amministrativi, attraverso il mancato rispetto di una Ordinanza Sindacale o del Questore del tutto illegittime ed emesse in carenza di potere, oltre che basate sempre e solo esclusivamente sui DPCM”.
Ma per chi come noi e tanti altri, non parla legalese (la lingua degli avvocati), Mauro Sandri ha fatto una sintesi : “nessun titolare di azienda può essere punito penalmente se apre, mentre le multe, come statuito dal giudice penale di Reggio Emilia sono illegittime. Quindi l’operazione IO APRO è lecita sotto tutti i profili. Diventa lecito, ulteriormente, quello che stiamo facendo: vale a dire far aprire, questa volta il portafoglio, a Prefetti e Sindaci che hanno malamente utilizzato il loro potere. La Corte dei Conti difficilmente li coprirà dagli esiti della condanna per risarcimento danni perchè un eventuale abuso di potere, che dovesse essere accertato in sede giudiziaria, è un atto illegittimo da parte di un pubblico ufficiale…