Il consigliere del M5S, Ezio Roi ha chiesto al consigliere “anziano” Roberto Visani e alla Commissione Elettorale un esame della condizione degli eletti Marco Panieri, Fabrizio Castellari e Elisa Spada ai sensi del articolo 41. TUEL, cosi che nella prima seduta del Consiglio Comunale di lunedì 12 ottobre 2020, il dott. Andrea Fanti ha esposto il risultato delle verifiche come di seguito riportato.
Le richeste di Ezio Roi:
1. Per quanto riguarda il Sindaco, Marco Panieri, avendo rilevato che risultano pagamenti da parte del Comune di Imola,e di Area Blu, rilevabili nel sezione amministrazione trasparente del sito comunale
alle ditte PMVC e Solco, di cui il padre Panieri Paolo è rispettivamente legale rappresentante e amministratore delegato, si chiede di verificare se sussistano gli estremi previsti dall’art. 61 del TUEL “art.
1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni
posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.”;
2. Per quanto riguarda il vicesindaco Fabrizio Castellari, avendo rilevato che risultano affidati appalti per la progettazione per la piscina comunale, relativamente all’impianto fotovoltaico, e alla ristrutturazione della sala Miceti, all’architetto Stefania Campomori, moglie del suddetto, se analogamente sussistono le condizioni di cui
all’art. 63, c. 2 del TUEL, “2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati,
sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto
dall’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3. Per quanto riguarda Elisa Spada, analogamente si chiede se sussistano le suddette condizioni, relative all’art. 63, c. 2 Tuel, in relazione agli incarichi e appalti ottenuti per il progetto Restart Urban Festival e dalla partecipata in house Area Blu.
La risposta del segretario generale Dott. Andrea Fanti
Con riferimento alla richiesta di verifiche avansate con la nota prot.n. 30046/2000 presentata dal
consigliere Ezio Roi del Movimento 5 Stelle, si rappresenta quanto segue:
In merito alla situazione del Sindaco Panieri Marco rispetto alla ditta P.M.V.C Srl, da verifiche
interne risulta che non ci sono contratti in essere con tale società:l’ultimo pagamento effettuato dal
Comune di Imola a favore della Ditta, nell’ambito di rapporti contrattuali dell’importo di euro
3768.00 risale al 2011 e riguarda prestazioni, ormai concluse, afferenti la manutenzione
straordinaria degli immobili comunali come da determina di impegno di spesa n. 872 del 4.9.2009
I succesivi pagamenti rivelati a favore della società P.M.V.C afferiscono esclusive ai rimoborsi
dovuti alla medesima ditta quale datore di lavoro del Consigliere comunale Marco Panieri, per i
permessi spettanti ai sensi degli ariticoli 78 e 80 D.LGS 18 agosto 2020 n 267.
Con riferimento alla situazione del Sindaco rispetto alla partecicipazione nel Consortio fra
Cooperative Sociali Solco Imola risulta che la dita P.M.V.C, a mezzo del legale rappresentante
Conti Clara, in data 20.8.2020 mediante PEC ha comunicato a Solco le dimissioni dal CdA del
Geom. Pier Paolo Panieri. Dalla visura camerale di Sole risulta la cessazione della carica di
consigliere del Sig. Panieri e Paolo con atto in data 21.8.2020.
Alla luce di quanto sopra si ritene, pertanto, che non sussistano per il Sindaco Marco Panieri le
condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 6 comma l-bis del TUEL
Con riferimento alla situatione dell’Assessore Castellari Fabrizio, si rappresenta, in via generale, che la causa di incompatibilità di cui all’art. 63 comma 1 n 2 (erroneamente indicato nella segnalazione pervenuta como art. 63 c. 2) si applica all’Amministratore che rivesta le cariche ivi indicate nella società che risulta titolare del contratto con l’Ente, mentre il rapporto di coniugio che lo lega al socio amministratore della società che ha in corso il contratto non è sufficiente, da solo, a configurare un’ipotesi di conflitto, anche in senso sostanziale con l’Ente, che andrà eventualmente di volta in volta rigorosamente accettatecid in conformità all’interpretazione del Ministero dell’interno, come da pareri da questo rilasciati in linea con l’orientamento giurisprudentiale secondo cui le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità, essendo pertinenti al diritto di elettorato passivo costituzionalmente riconosciuto quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione in via analogica.
Pertanto si ritiene che non sussistano le condizioni di cui alla norma sopra richiamata, precisando
comunque che non risultano in corso contratti con l’architetto Campomori Stefania o con società di
cui la stessa fa parte.
Con riferimento alla situazione dell’Assessora Spada Elisa, da verifiche interne risulta che il progetto Restart Urban Festival è gestito da un’Associazione privata e non dal Comune di Imola: in ogni caso, non risultano contratti in essere con il medesimo professionista o con Società di cui ella risulti legale rappresentante.
Da verifiche effettuate presso la società in house Area Blu, risulta che non vi sono contratti in essere
per affidamenti disposti dalla medesima nei confronti dei soggetti sopra indicati.
Resta fermo in ogni caso il distinto ed autonomo obbligo di cui all’art. 78 del TUEL, che impone
agli Amministratori di improntare il proprio comportamento, nell’esercizio delle funzioni, a canoni
di imparzialità e di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado.