“Il Ministero della salute, attraverso l’Ufficio 4 della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure, eroga gli indennizzi ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, ai sensi della legge 210/1992 e successive modificazioni.” (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=921&area=indennizzo&menu=vuoto)
La legge 210/92 prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue…
I beneficiari sono :
a)le persone che hanno riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanete dell’integrità psicofisica a seguito di:
-vaccinazioni obbligatorie
-vaccinazioni non obbligatorie per motivi di lavoro o per poter accedere all’estero
-vaccinazioni non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere
-vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695
b)le persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito e in conseguenza di contatto con persona vaccinata lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanete dell’integrità psicofisica,
c)il personale sanitario che ha contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati,
d)le persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati,
e)le persone che risultano contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenete ad una delle categorie suindicate.
L’interessato presenta domanda in carta semplice all’AUSL di residenza secondo la modulistica prevista dalla norma e nei termini di legge ( sono 3 anni per vaccinazioni o epatiti post-trasfusionali e 10 anni nei casi di infezioni HIV).
L’AUSL effettua l’istruttoria e trasmette la pratica alla Commissione medica di Padova per il giudizio.
La Commissione medica verifica se esiste il nesso causale e individua in quale categoria debba essere ascritto il danneggiato,il verbale viene notificato dall’AUSL all’interessato. Se viene riconosciuto il beneficio è compito dell’AUSL la liquidazione dell’indennizzo. L’indennizzo viene calcolato in base ad una tabella definita dalla norma e sono rate bimestrali posticipate che vengono erogate fin che il beneficiario è in vita. Qualora ci sia il decesso se la causa è collegata a questa patologia gli aventi diritto possono presentare la pratica per l’una tantum, un indennizzo in unica soluzione. Il percorso è lo stesso suindicato.
Al 31 dicembre 2016 l’AUSL di Imola ha in liquidazione un solo caso e si conferma ad oggi questo dato.

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