PERCHE’ SE COSI’ NON FOSSE SAREBBE INCOMPATIBILE CON IL SUO NUOVO INCARICO DI ASSESSORE AL COMUNE DI IMOLA.
ADDIRITTURA DUE SAREBBERO I PUNTI SULL’INCOMPATIBILITA’……..
Ma il neo assessore Piero Raffini nominato ieri dal Sindaco di Imola Daniele Manca con le seguenti deleghe: Semplificazione amministrativa,Economia, Formazione e Lavoro,Sportello Attività produttive (SUAP),Agricoltura,Artigianato,Commercio,Rapporti con le Partecipate è ancora consigliere facente parte del consiglio generale della Fondazione Cassa di risparmio di imola?
Perchè se fosse ancora in carica sarebbe incompatibile con il suo nuovo ruolo di assessore e visto che nel sito della Fondazione Raffini risulta essere ancora membro( mentre in quello del Comune è già presente con le deleghe che gli sono state affidate) del Consiglio generale, vorremmo sapere quando ha presentato le dimissioni e in che data. Se questo non fosse stato fatto, direi che la nomina ad Assessore è incompatibile. Lo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio parla chiaro all’articolo 9 sulle incompatibilità esterne. Chi siede non solo nel Consiglio d’ Amministrazione ma fa parte del Consiglio generale della Fondazione non puo’ ricoprire la carica di Assessore comunale(vedi di seguito) e in piu’ ci sarebbe anche l’incompatibilità (lettera i ) visto che ricoprirebbe la carica di amminsitratore in soggetti destinatari di interventi …..visto che la Fondazione elargisce al Comune di Imola risorse per vari interventi in campo sociale.
A questo punto siamo ancora piu’ curiosi di sapere se il neo Assessore si è dimesso da Consigliere del consiglio generale della Fondazione Cassa di risparmio, perchè se così non fosse penso che la carica di Assessore sarebbe incompatibile.
Mi auguro che non sia stata fatta una falsa partenza del genere, e che se fosse confermato, sia solo una grave dimenticanza, perchè altrimenti, visto quello che succede a Imola, in tanti, anche del Pd e non solo i cattivoni dell’opposiizone, inizierebbero a pensare male; ma vorrei comunque vedere la lettera protocollata delle dimissioni del neo assessore al Consiglio Generale della Fondazione…..con quello che succede a Imola vatti a fidare (sic!)
Rimango in trepida attesa……….
Simone Carapia
capogruppo Fi Imola
Questo è l’articolo dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola CON I PUNTI EVIDENZIATI ( comunque potete andare sul sito della Fondazione per verificare)
ARTICOLO 9
INCOMPATIBILITÀ ESTERNE
1) I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e il Segretario Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società Bancaria Conferitaria o sue controllate o partecipate. I componenti del Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società Bancaria Conferitaria.
I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori ed il Segretario Generale non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della Società Bancaria Conferitaria o di società del suo gruppo.
2) I membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori ed il Segretario Generale non possono ricoprire:
a) le cariche di componente del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, del Consiglio dei Ministri e degli organi esecutivi europei;
b) le cariche di presidente della regione, assessore e consigliere regionale;
c) le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, presidente e componente degli organi delle comunità montane, presidente e componente dei consigli di amministrazione dei consorzi di comuni e delle aziende speciali e istituzioni di cui all’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
d) l’incarico di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;
e) l’incarico di segretario generale e direttore generale regionale, nonché di segretario generale e direttore generale di province e comuni ricompresi nel Territorio;
f) la carica di segretario, coordinatore o, in genere, incarichi direttivi di partiti politici a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
g) cariche amministrative dirigenziali, di lavoro subordinato o di consulenza continuativa negli Enti di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 18.
h) cariche o ruoli di qualsiasi tipo, anche di lavoro subordinato, in altre Fondazioni di origine bancaria;
i) la carica di amministratore in soggetti destinatari di interventi qualora vi siano con essi rapporti organici e permanenti ad esclusione delle società strumentali controllate dalla Fondazione;