Sono stati gli stessi soci a sollecitare un incontro informativo e chiarificativo sui contratti di appalto nel mondo agricolo e la Cia di Imola ha chiamato un proprio consulente legale, l’Avvocato Giacomo Matteoni esperto in materia di appalti e contrattualistica, per rispondere alle domande di alcuni imprenditori preoccupati dalle norme che regolano questo importante tema.
“L’appalto come recita il codice civile, spiega Matteoni, è una qualunque forma di contratto con la quale una parte assume con l’organizzazione dei mezzi necessari e con una gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Insomma un contratto tra due soggetti, appaltatore e committente, che realizzano un’opera o forniscono un servizio”.
Quando un appalto è regolare? “Quando sono presenti i quattro elementi principali: l’accordo tra le parti, la causa del contratto, l’oggetto del contratto e la forma. Se sulla forma la disciplina ha sempre lasciato una certa libertà, gli altri elementi sono imprescindibili nel senso che la mancanza o la carenza dell’oggetto dell’appalto, in particolare, rende il contratto nullo”.
Caliamo l’appalto nel mondo agricolo. “In questo settore ci sono varie forme di rapporti anche individuali con lavoratori o in conto terzi e, in questi casi, l’appalto viene svolto soprattutto per fornire un servizio”.
Quali sono i problemi che lei incontra più di frequente in caso di appalti in agricoltura? “Certamente l’aspetto di maggiore criticità o sensibilità è quello che riguarda la sicurezza sul lavoro. Il testo unico del 2008 ha riformulato la materia e ha dato limitazioni precise anche nel mondo agricolo, un settore che, insieme all’edilizia, conta il maggior numero di infortuni e decessi. Gli agricoltori devono ragionare in termini più complessi e complessivi.
Il contratto di appalto non è un passaggio di consegne mero e semplice ad un appaltatore che esegue delle opere e deresponsabilizza la committenza. In realtà c’è una forma di responsabilità solidale che coinvolge committente, appaltatori, eventuali subappaltatori, contoterzisti.
All’interno di questo coinvolgimento generale è necessario che ci sia una forte responsabilizzazione su questo punto ed è un aspetto sul quale gli agricoltori dovrebbero meglio concentrarsi.
Occorre affrontare con la dovuta attenzione la sottoscrizione dei contratti e soprattutto avere ben chiaro che eventuali problematiche sulla sicurezza sul lavoro potrebbero coinvolgere anche coloro che materialmente danno il lavoro”.
A questo punto è bene ricordare che il titolare dell’impresa è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratti di somministrazione.
Nel caso delle imprese agricole si va dal normale affidamento di lavori al conto terzista sino ai lavori di costruzione o ristrutturazione edilizia affidati ad un impresa edile. In tutti i casi, la norma prevede che il titolare deve effettuare la verifica dell’idoneità dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedendo all’impresa appaltatrice il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, autocertificazione dell’impresa, o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, copia del Documento di valutazione dei rischi per le attività che l’appaltatore si troverà a svolgere nei luoghi di lavoro del committente.
Inoltre serve l’elenco delle macchine, attrezzature e opere provvisionali di proprietà e competenza della ditta appaltatrice che saranno utilizzate, con la relativa documentazione di conformità, la copia del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), le eventuali copie di polizze assicurative Rct e Rco e la dichiarazione da parte dell’impresa appaltatrice di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi.
Infine va ricordato che il titolare dell’impresa agricola, per lavori della durata superiore ai due giorni, allo scopo di documentare le misure per eliminare o ridurre le interferenze, tra più aziende, è obbligato a redigere per iscritto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (Duvri).
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Un tema, dunque, importante quello degli appalti che necessita di ulteriori approfondimenti per le sue tante sfumature e conseguenze. Un tema sul quale la Cia di Imola intende intervenire con ulteriori aggiornamenti.
Dott.ssa Alessandra Giovannini