Dirigenti Ssn e l’incompatibilità a nomine politiche ……una norma che fa discutere.
Dopo la questione Lusenti in Regione un caso anche nel Comune di Imola?
Il Dirigente-Medico dell’Ausl imolese Romano Linguerri oltre ad essere consigliere comunale è anche Presidente della Commissione Sanità…incompatibile? O solamente inopportuno?
Su molti medici (ma anche farmacisti, biologi e quant’altro) che rivestono un ruolo di dirigente nelle Asl o negli ospedali potrebbe abbattersi la mannaia dell’incompatibilità tra professione e carriera politica. Proprio in questi giorni è in auge la polemica sulla presunta incompatibilità dell’assessore regionale alla sanità Carlo Lusenti con il ruolo di medico, ma anche sul Santerno potrebbe esserci un caso analogo quello del Dirigente Medico Parametro D2 Responsabile SSU- DH Chirurgo Romano Linguerri che oltre ad essere diventato consigliere comunale nella lista civica Fornace Viva che ha fatto vincere al primo turno il sindaco Daniele Manca alle scorse amministrative di fine maggio, ricopre attualmente la carica di presidente della Commissione Sanità dell’Ente di Piazza Matteotti.
Quindi se vi sarà incompatibilità la decisione non sarà facile. Perché continuare a fare politica, onorando il mandato degli elettori, potrebbe costare a questi professionisti Linguerri compreso, lo stipendio di dirigente del Ssn a fronte di compensi per consigliere comunale che spesso non arrivano a 100 euro al mese.
La legge che potrebbe metterli dinanzi al bivio è la legge 6 novembre 2012, n. 190, più nota come legge “anticorruzione” e soprattutto il decreto legislativo 39 del 2013, applicativo della legge 190, che ha fissato una serie di incompatibilità tra nomine politiche e incarichi di dirigenti nella PA.
Quindi sembra profilarsi un conflitto d’interessi e una questione di opportunità politica a Imola dove le competenze sanitarie del Presidente della Commissione Sanità è ricoperta da un medico che è consigliere comunale e svolge la propria professione nell’Ausl di riferimento, insomma un controllore sul tema sanità che è anche controllato. Una partita tutta da giocare anche se per alcuni dirigenti del Ssn a livello nazionale l’incubo della scelta è già scattato, in quanto il loro ruolo nelle Asl è in bilico proprio per le incompatibilità previste dal Decreto legislativo 39. La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazione pubbliche (Civit), organismo preposto dallo stesso decreto a vigilare sulla corretta applicazione della norma che comunque ha sentenziato che :
a) il d.lgs. n. 39/2013 non trova applicazione al personale medico c.d. di staff che non esercita tipiche funzioni dirigenziali (come nel caso di sole funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica);
b) al contrario, i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione della disciplina in esame;
c) il problema più delicato è rappresentato dai dirigenti di struttura semplice.
Per quanto riguarda i dirigenti di struttura semplice va, infatti, preliminarmente rilevato come nel quadro normativo delineato dalla l. n. 190/2012 e dai decreti di attuazione, l’art. 41, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 preveda espressamente che la disciplina in materia di trasparenza sia applicabile soltanto ai dirigenti di struttura complessa ma non anche a quelli che dirigono la struttura semplice.
La Commissione ritiene che, nel silenzio del legislatore, tale netta distinzione non possa operare anche per quanto riguarda la materia dell’inconferibilità e dell’incompatibilità attesa la grande varietà dei compiti che possono essere affidati ai dirigenti di struttura semplice e le conseguenti implicazioni che ne possono derivare proprio in materia di incompatibilità.
Alla luce di quanto osservato, per i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse deve concludersi per la applicabilità della disciplina in esame. Per i dirigenti che dirigono strutture semplici inserite in strutture complesse la disciplina non è applicabile tranne il caso in cui, tenuto conto delle norme regolamentari e degli atti aziendali (art. 3, co. 1 bis e art. 15, d.lgs. n. 502/1992), al dirigente di struttura semplice sia riconosciuta, anche se in misura minore, significativa autonomia gestionale e amministrativa.
A questo punto il Presidente della Commissione Sanità del Comune di Imola Dott. Romano Linguerri rientra nella casistica? Comunque in ogni caso rimane l’inopportunità di rivestire un ruolo istituzionale di alta competenza sanitaria e nel contempo svolgere il ruolo di dirigente –medico nell’Ausl di riferimento visto le ultime norme sopracitate.
Risposte immediate si impongono.
Simone Carapia
Alessandro Mirri
Consiglieri Pdl Imola
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